Comune di
San Mauro Castelverde

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Atti generali

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' FINANZIARIA - regolamento di contabilità finanziaria















REGOLAMENTO
DI
CONTABILITA’






Il presente Regolamento composto da 103 articoli è stato approvato con atto deliberativo di C.C. n. 49 del 29/07/1993, pubblicato all’Albo Pretorio dal 19.09.1993 al 04.10.1993 e riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. nella del 30.09.1993 con dec. n.3813/3397. E’ stato adeguato al D.lgs. 77/95 con atto di C.C, n. 07 del 29.03.1996, pubblicato all’albo pretorio dal 28.04.1996 al 13.05.1996 e parzialmente annullata dalla C.P.C. nella seduta del 20.06.1996 con dec. n. 8003/7927. E’ stato modificato con atto deliberativo di C.C. n. 50 del 28.11.1997, pubblicato all’Albo pretorio dal 07.12.1997 al 22.12.1997 e riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. nella seduta del 19.02.1998 con dec. n. 936/790 e con atto deliberativo di C.C. n. 03 del 28.01.1998, pubblicato all’albo pretorio dall’1.2.1998 all’16.02.1998 e riscontrato legittimo dal CO.RE.CO nella seduta del 19.02.1998 con dec. n. 956/806.





CAPO I



FINALITÀ E CONTENUTO





ART.1- SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della Finanza e della contabilità del Comune di San Mauro Castelverde, in attuazione dell'art.59 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepita con legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e delle norme statutarie.

2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente.

3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato alla necessità di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa















CAPO II



OBIETTIVI DI GESTIONE E RESPONSABILI DI SERVIZIO

ART.2-INDIVIDUAZIONI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

1. Responsabili di servizio sono gli impiegati, almeno di 6^ qualifica funzionale o superiopre, preposti ad ogni unità operativa in base alla pianta organica del personale e allegata al Regolamento Organico del Personale.

ART.3-OBIETTIVI DI GESTIONE.

1. La Giunta Comunale determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie, con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente, nelle sue articolazioni in servizi, ognuno con il proprio Responsabile.
2. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell’Ente ai fini di cui alle norme del presente Regolamento.
3. Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire, in base alla legislazione vigente l’attivazione del potere di accertamento delle entrate di impegno delle spese da parte dei Responsabili dei Servizi.
4. I Responsabili dei Servizi assumano la responsabilità della definizione delle proposte di impiego dei mezzi finanziari agli stessi affidati con il bilancio di previsione, del controllo del loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedure di impiego e del controllo dei risultati in rapporto ai costi sostenuti.

ART.4-CONTENUTO DELLE DIRETTIVE DELL’ORGANO ESECUTIVO.

1. Le direttive approvate dall’Organo Esecutivo per l’affidamento ai Responsabili dei servizi degli obioettivi di gestione e delle correlate dotazioni finanziarie realizzano i seguenti principali collegamenti:
-collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse e agli interventi da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni. Le risorse di entrata sono individuate in modo da risultare attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificamente riferite.
-collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell’Ente utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l’asssetto organizzativo dell’Ente.
-collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive determinate ed approvate dall’organo Esecutivo e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.




ART.5-COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

1. I responsabili dei servizi dell’ente realizzano entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 settembre di ciascun anno la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall’organo esecutivo.
2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica, nonchè del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall’organo esecutivo.
3. I risultati della verifica di cui ai precedenti commi sono comunicati all’ordine esecutivo tramite il servizio finanziario che svolge funzioni di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime.
4. Il servizio finanziario analizza e arreca le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento.

ART.6-MODIFICHE ALLE DOTAZIONI E AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI SERVIZI.

1. Qualora a seguito delle verifiche di cui al precedente articolato il responsabile del servizio ritenga necessario una modifica delle dotazioni assegnata dall’Organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al Capo dell’Amministrazione, tramite il servizio finanziario.
La relazione contiene:
-le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
-i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni delle risorse e degli interventi di cui al 1° comma del precedente articolo;
-i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nonchè sulla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 2° e 3° del precedente articolo;
-le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programma, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dalle eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica;
-le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio.


2. Qualora la proposta di modifica del responsabile del servizio riguarda mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, il servizio finanziario propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.
3. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.
4. L’organo esecutivo motiva con proprie deliberazione la mancata accettazione o l’accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione e degli obiettivi.
5. L’organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario.


6. La deliberazione dell’organo esecutivo è adottata entro 10 giorni dal ricevimento della relazione del responsabile del servizio.


ART.7-DEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI SERVIZI.

1. Qualora l’organo esecutivo non abbia definito o abbia individuato solo in parte gli obiettivi e le correlate dotazioni finanziarie da affidare al responsabile del servizio, quest’ultimo, con la relazione di cui al precedente articolo, nè richiede la determinazione ai fini dell’adozione ed esecuzione dei provvedimenti di gestione.
2. La relazione contiene anche la valutazione delle conseguenze che derivano dalla mancata definizioni degli obiettivi e delle dotazioni finanziarie.
3. L’organo esecutivo, in ordine alla relazione del responsabile del servizio adotta motivata deliberazione.























CAPO III


PROGRAMMAZIONE




ART.8- PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL'ENTE

1. Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.

I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il programma triennale delle opere pubbliche;
d) il piano economico finanziario;
e) il bilancio annuale di previsione;
f) il piano esecutivo di gestione.


ART.9 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del D.L.vo 77/95.

ART.10- BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.

2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.

3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.




ART.11- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli interventi che nel triennio si intendono realizzare. Lo stesso viene adottato dal Consiglio Comunale cosi come previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l'indicazione dell'ordine di priorità generale e all'interno di ciascun settore la tipologia di finanziamento.


2. Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio in riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel bilancio pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con assegnazioni regionali, statali, comunitarie e di altre istituzioni pubbliche, nel rispetto dei principi della veridicità delle entrate e della compatibilità delle spese.

3. Le opere il cui finanziamento è previsto con assunzione di mutui non possono superare, nel loro complesso, il cinquanta per cento della capacità di indebitamento del Comune determinata in funzione delle risorse correnti delegabili a garanzia.

4. Le previsioni del primo anno del programma corrispondono con quello del bilancio di previsione annuale di competenza.

ART.12- PIANI ECONOMICO FINANZIARI

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con l'assunzione di mutui destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.

2. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i ricavi ed i costi ivi compresi, tra questi, la quota per interessi relativa all’ammortamento dei mutui e le quote di ammortamento finanziario da iscrivere in bilancio.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni.



ART.13- MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 20.

2. Il programma triennale delle opere pubbliche, sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche dell'amministrazione, viene redatto dal Servizio Tecnico comunale e presentato al Servizio Finanziario per le verifiche di competenza entro il 30 giugno di ogni anno.


3. Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui ai commi precedenti, la Giunta propone i documenti anche sulla base di eventuali consultazioni
con gli Enti, le Istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale, al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata.

4. I piani economico finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art11, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.






















CAPO IV


BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE


ART.14- ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

ART.15- ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

1. L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'Organo Consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli organi esecutivi e dei responsabili dei servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento delle somme previste nel bilancio deliberato.

2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

3. In assenza di bilancio deliberato dal Consiglio Comunale è consentito soltanto l'assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi. “Nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistente”.

4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale e dell'obbligo ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge, deve essere inserita nel contesto delle determinazioni e deve essere attestata nel parere tecnico amministrativo sulle proposte di deliberazioni, oltre che risultare specificatamente nei relativi provvedimenti.

5. Qualora, per effetto di disposizioni legislative, il termine per la deliberazione del bilancio dovesse essere fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato.
6. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo Tutorio di controllo (esercizio provvisorio) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'Organo Consiliare (gestione provvisoria), il tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, intendendosi con la sottoscrizione dei responsabili dei servizi, a carico dell’ente, sul rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento finanziario e contabile.

ART.16- ENTRATE E SPESE

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.



ART. 17- SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART.18- FONDO DI RISERVA

1. Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario pari al 2 % del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Nel piano esecutivo di gestione il fondo di riserva è distinto in due capitoli, di cui uno destinato alle spese di cui alla L.R. 6/97.

3. Il fondo può essere destinato all’integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie.

4. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della Giunta municipale o determina Sindacale, nell’ambito delle proprie competenze, da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario, al Presidente del Consiglio.

5. Il fondo di riserva di cui al precedente comma 1 non può essere utilizzato oltre il limite massimo del 75% entro il 30 settembre di ciascun anno.



ART.19- BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle vigenti norme di legge.

ART.20- MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

1. Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili dei servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dal Sindaco, le relative proposte, corredate da apposite relazioni, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria. Le proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal Sindaco o suo delegato.


2. La Giunta espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai responsabili dei servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla Ragioneria entro il 15 agosto.

3. La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.

4. La Giunta Comunale, approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione, entro il 20 settembre, trasmettendo la relativa deliberazione al collegio dei revisori per acquisirne il parere che dovrà essere reso entro i successivi otto giorni.

5. Il bilancio di previsione e relativi allegati deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio entro il 30 settembre a cura del Segretario.

6. I termini di cui ai precedenti commi sono esclusivamente preordinati al rispetto della scadenza per l’approvazione del bilancio al 31 ottobre e devono intendersi, in ogni caso, automaticamente modificati al variare della medesima scadenza di legge.

7. I Componenti il Consiglio possono presentare emendamenti entro 15 giorni dalla data di trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio.

8. Gli emendamenti proposti che si riferiscono congiuntamente agli schemi di bilancio annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi o riferiti allo stesso intervento o capitolo di bilancio già emendato.

9. Gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima dell'ottavo giorno successivo alla presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile e dell’Organo di revisione.

10. Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice dei Consiglieri Comunali.





ART.21- PUBBLICITÀ DEL BILANCIO

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, con le modalità definite in apposito atto regolamentare.

ART.22- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Nel Piano esecutivo di gestione (PEG), contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli.

2. La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi responsabili di servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 20.

3. Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato dalla giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo proroghe di legge della scadenza del bilancio, sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'organo consiliare.
4. Anche in carenza di piano esecutivo di gestione, la Giunta municipale suddivide, sulla base del bilancio, le previsioni di entrata e di spesa tra i competenti servizi in cui è suddivisa la struttura dell’Ente e ne attribuisce la gestione ai responsabili dei servizi stessi.

ART.23- STORNI DI FONDI

1. Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità.

2. Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio.

3. Gli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio, sono effettuati con determinazione del Sindaco.

4. Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio in corso.

ART.24- VARIAZIONI DI BILANCIO

1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove e maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.

2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.

3. Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori spese nei servizi per conto di terzi, con conseguenti variazioni alle corrispondenti dotazioni rispettivamente di spesa e di entrata dei servizi per conto di terzi, possono essere effettuati dalla Giunta municipale fino al 31 dicembre.

ART.25- ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e di impegno, le previsioni di competenza al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.

2. L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati entro il 15 novembre di ciascun anno.




ART.26- VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Le variazioni al PEG consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.

2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal responsabile del servizio ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.

3. Possono essere deliberate variazioni al Piano Esecutivo di Gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.

4. La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal responsabile del servizio, devono essere motivate dalla Giunta comunale.

5. Le variazioni al PEG che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

6. Variazioni al Piano esecutivo di gestione possono avvenire anche ad iniziativa della Giunta municipale, che ne richiede, indicandone le motivazioni, l’elaborazione ai competenti Responsabili di servizio. Eventuale parere tecnico – amministrativo contrario reso dai Responsabili medesimi deve essere motivato, così come deve essere motivata la deliberazione che adotta le variazioni nonostante il parere tecnico – amministrativo contrario.


Art. 27 – MODIFICHE DI PROGRAMMI E PROGETTI

Le modifiche al bilancio ed al piano esecutivo di gestione che comportano variazioni ai programmi e progetti inseriti nei documenti di programmazione, devono contestualmente essere apportate alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale.
E’ obbligatoria la resa del parere tecnico amministrativo da parte dei competenti Responsabili di servizio sulle modifiche al bilancio.
I membri del Consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di modifica al bilancio, che si riferiscano congiuntamente al bilancio annuale e pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica, con le limitazioni di cui al precedente art. 20, comma 8.
Gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima del secondo giorno successivo alla presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico – amministrativa, contabile e dell’Organo di revisione.
























CAPO V



GESTIONE DELLE ENTRATE






ART.28- FASI PROCEDURALI DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
.
a)accertamento;
b)emissione dell'ordinativo di incasso;
c)riscossione;
d)versamento.

ART.29- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1. L'entrata è accertata quando verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.

2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base di idonea documentazione acquisita dal responsabile del procedimento.

3. Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.

4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o da altri Enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.

5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti, sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.

6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.

7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o dagli Istituti di Previdenza.

8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.

9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.

10. In ogni altro caso in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.



11. Il responsabile del procedimento con il quale viene a
Nome
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